Onorevoli Colleghi! - Soprattutto nell'ultimo decennio si sono diffuse e affermate, nella realtà sociale, numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio; in generale, quindi, mirate a generare una migliore qualità di vita.
      Sono state definite in molte maniere: medicine alternative, terapie energetiche, pratiche complementari; e recentemente sono state raggruppate nella categoria delle medicine non convenzionali per distinguerle dalla medicina comunemente riconosciuta dagli ordinamenti e organizzata all'interno del Sistema sanitario nazionale e regionale.
      Da quello che poteva presentarsi come un unico comparto professionale si possono distinguere due settori che definiscono due modi di agire in favore della salute del cittadino, ma a partire da assunzioni di responsabilità così diverse da evidenziare la necessità di essere normate con modalità differenti pur rimanendo all'interno dello stesso quadro di intenti.
      Si possono definire «medicine non convenzionali» tutte quelle metodiche che, a partire da una diagnosi scientifica tradizionale, consentono un'assunzione di responsabilità nella cura della patologia individuata, attraverso atti medici e non medici.
      Definiamo invece «discipline bionaturali per il benessere psicofisico» tutte quelle metodiche che, agite con competenza professionale, stimolano, sotto vari aspetti, le risorse vitali dell'individuo, contribuendo alla sua integrazione nell'ecosistema.
      Tutte queste pratiche hanno un comune riferimento alla vita e alla natura e questo suggerisce i termini «biologico» e «naturale»; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologia, né convenzionale né

 

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non convenzionale, suggerisce di evitare, o meglio escludere, il termine «medicine» e di adottare il termine tipico delle pratiche evolutive, cioè «discipline».
      Da qui la definizione di «discipline bionaturali».
      Pur nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni princìpi base che le accomunano, e in particolare:

          a) l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;

          b) il miglioramento della qualità della vita;

          c) la stimolazione delle risorse vitali della persona;

          d) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

      Un'altra caratteristica comune è la scelta di non interferire nel rapporto tra medici e pazienti e il ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori di discipline bionaturali.
      Lo Shiatsu, lo Yoga, il Tai chi, il Qi Gong, eccetera, sono ormai pratiche molto diffuse anche nel nostro Paese, con diverse migliaia di praticanti, centinaia di scuole, milioni di persone coinvolte a vario titolo, la cui partecipazione tende ulteriormente a crescere.
      In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o con i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
      Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.
      Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che disciplini questo a settore, consentendo di garantire la qualità del servizio, la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
      Analizzando, in breve, l'articolato della presente proposta di legge, si possono così sintetizzare le norme in esso previste:

          articolo 1: stabilisce le finalità della legge;

          articolo 2: definisce il concetto di discipline bionaturali per il benessere psicofisico e stabilisce le attività dell'operatore di discipline bionaturali per il benessere psicofisico, che hanno ad oggetto la promozione e la conservazione dello stato di benessere dell'utente e non possono in alcun modo essere afferenti ad altre attività oggetto delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

          articolo 3: prevede l'istituzione del Registro nazionale delle discipline bionaturali, suddiviso in tre sezioni;

          articolo 4: prevede l'istituzione del Registro nazionale delle scuole di formazione degli operatori di discipline bionaturali;

          articolo 5: definisce le norme per l'esercizio dell'attività professionale di operatore di discipline bionaturali;

          articolo 6: tratta della composizione e dei compiti del Comitato nazionale delle discipline bionaturali;

          articolo 7: definisce i criteri per la formazione e l'abilitazione dell'operatore di discipline bionaturali;

          articolo 8: stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame finale e del rilascio dell'attestato di qualifica di operatore di discipline bionaturali;

          articolo 9: stabilisce le sanzioni per chi esercita abusivamente la professione di operatore di discipline bionaturali;

          articolo 10: reca una norma transitoria.

 

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